Regio decreto 2051/1932
Art. 66 — Le servitu' che occorresse imporre alle private proprieta' circostanti ai campi di tiro per garantire l'incol…
Art. 66. Le servitu' che occorresse imporre alle private proprieta' circostanti ai campi di tiro per garantire l'incolumita', delle persone sono fissate dal comando della divisione militare, sentito il parere tecnico del comando del genio militare. L'imposizione deve normalmente avvenire in via consensuale. Ove le trattative consensuali falliscano, la sezione ne informa il comando della divisione militare, il quale, sentito il comando del genio, inoltrera' al ministero della guerra opportune proposte per la imposizione forzata, sempre in nome e per conto della sezione.
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