Regio decreto 2051/1932
Art. 61 — Lo studio per l'impianto e la sistemazione dei campi di tiro, l'appalto, l'esecuzione, la direzione e il coll…
Art. 61. Lo studio per l'impianto e la sistemazione dei campi di tiro, l'appalto, l'esecuzione, la direzione e il collaudo dei lavori e le pratiche per l'acquisto dei terreni sono affidati agli uffici del genio militare. Sulle proposte sara' richiesta l'adesione di massima delle amministrazioni della provincia e del comune nei riguardi del contributo che esse sono chiamate a corrispondere. I progetti per l'impianto e la sistemazione dei campi di tiro debbono uniformarsi alle speciali norme emanate dall'ispettorato dell'arma del genio e sono sottoposti all'approvazione del ministero della guerra. E' fatto divieto alle sezioni di procedere a lavori senza la preventiva approvazione del ministero della guerra.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 2051/1932 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.