Regio decreto 2051/1932
Art. 56 — Le spese relative a lavori di costruzione e di sistemazione dei campi di tiro, acquisto di terreni, ed eventu…
Art. 56. Le spese relative a lavori di costruzione e di sistemazione dei campi di tiro, acquisto di terreni, ed eventuali spese accessorie inerenti (1° comma del citato art. 12 della legge) saranno comprese in un apposito titolo del bilancio preventivo delle sezioni e nel relativo conto consuntivo, secondo modalita' da impartire dal ministero della guerra.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 2051/1932 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.