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Regio decreto 2051/1932

Art. 36 — Lo scioglimento delle sezioni di cui all'art

ELI /it/regio-decreto/1932/11/21/2051/art/36parte di Regio decreto 2051/1932
Art. 36. Lo scioglimento delle sezioni di cui all'art. 21 della legge si effettua con decreto del ministro per la guerra. L'esecuzione di tale decreto e' affidata al comando della divisione militare, che lo notifica al presidente. La sezione cessa di funzionare dal giorno della notifica. Entro i tre mesi previsti dalla legge si addiviene alla ricostituzione della sezione per decreto ministeriale, su proposta del comando della divisione. All'atto della ricostituzione, i membri del cessato consiglio non possono essere riconfermati.

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