Regio decreto 2051/1932
Art. 34 — L'esonero d'ufficio avviene per decreto ministeriale motivato, notificato all'interessato per mezzo del coman…
Art. 34. L'esonero d'ufficio avviene per decreto ministeriale motivato, notificato all'interessato per mezzo del comando della divisione militare. Restano salvi i provvedimenti disciplinari da parte della competente autorita', a carico di coloro che rivestano gradi nell'esercito o nella M. V. S. N.
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