Regio decreto 2051/1932
Art. 23 — Il direttore del tiro, il vice direttore e i commissari di tiro, da nominarsi dai comandi di legione della M.…
Art. 23. Il direttore del tiro, il vice direttore e i commissari di tiro, da nominarsi dai comandi di legione della M.V.S.N., sono scelti tra gli ufficiali della M,V.S.N, ovvero, successivamente, tra gli ufficiali in congedo del R. esercito, tra i sottufficiali della M.V.S.N. in servizio, e tra i sottufficiali in congedo del R. esercito. Essi durano in carica per un triennio e possono essere riconfermati. E tuttavia in facolta' del comando della divisione militare di chiederne in ogni tempo la sostituzione al comando della legione della milizia, qualora non diano prova di sufficiente interessamento o di assiduita' alle esercitazioni.
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