Regio decreto 2051/1932
Art. 1
Regolamento per l'esecuzione della legge 17 aprile 1930, n. 479, sulla riforma del tiro a segno nazionale. Art. 1. Spetta al ministero della guerra ogni azione direttiva concernente l'istituzione del tiro a segno nazionale. A tale scopo il ministero della guerra, oltre ad avvalersi dell'opera degli organi indicati nella legge 17 aprile 1930, n. 479, prende opportuni accordi con la presidenza dell'opera nazionale balilla, col comitato olimpionico nazionale italiano e con l'opera nazionale dopolavoro ed impartisce le opportune istruzioni all'unione nazionale ufficiali in congedo e all'unione italiana di tiro a segno per quanto ha tratto ai rapporti dei medesimi enti con l'istituzione del tiro a segno.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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