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Regio decreto 1423/1932

Art. 7 — Il conferimento delle decorazioni al valor militare promana sempre dal Re, comandante di tutte le forze milit…

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Art. 7. Il conferimento delle decorazioni al valor militare promana sempre dal Re, comandante di tutte le forze militari di terra, di mare e dell'aria; e si effettua con decreto Reale. La potesta' di conferire le dette decorazioni puo', in tempo di guerra, essere delegata dal Re agli alti Comandi militari, non inferiori ai Comandi di armata; ma, anche in tale caso, il conferimento e' di poi sanzionato con decreto Reale. I decreti Reali di conferimento di decorazioni al valor militare, quando non sono emessi motu-proprio, sono emanati su proposta del Ministro per la guerra; oppure su proposta dei Ministri per la marina e per l'aeronautica per le rispettive forze militari; oppure su proposta del Ministro per le colonie per le imprese coloniali.

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