Regio decreto 1423/1932
Art. 26 — Le presenti disposizioni sostituiscono ed abrogano quelle sinora in vigore in materia di concessioni delle me…
Art. 26. Le presenti disposizioni sostituiscono ed abrogano quelle sinora in vigore in materia di concessioni delle medaglie e della croce di guerra al valor militare, salvo quanto dispone il precedente art. 25. Il Ministro per la guerra, di concerto con gli altri Ministri interessati, provvedera' alla emanazione delle norme occorrenti per la esecuzione del presente decreto. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addi' 4 novembre 1932 - Anno XI VITTORIO EMANUELE. Mussolini - Gazzera - Sirianni - Balbo - Bono - Jung. Visto, il Guardasigilli: De Francisci. Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 novembre 1932 - Anno XI Atti del Governo, registro 326, foglio 45. - Mancini.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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