Regio decreto 1423/1932
Art. 24 — La consegna delle insegne ai decorati viventi, od ai congiunti di coloro che siano deceduti, od a reparti o c…
Art. 24. La consegna delle insegne ai decorati viventi, od ai congiunti di coloro che siano deceduti, od a reparti o comandi, deve aver luogo con la maggiore possibile solennita', di forme esteriori, dinnanzi alle truppe schierate ed in occasione di una festa nazionale o di una solennita' militare.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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