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Regio decreto 1423/1932

Art. 24 — La consegna delle insegne ai decorati viventi, od ai congiunti di coloro che siano deceduti, od a reparti o c…

ELI /it/regio-decreto/1932/11/04/1423/art/24parte di Regio decreto 1423/1932
Art. 24. La consegna delle insegne ai decorati viventi, od ai congiunti di coloro che siano deceduti, od a reparti o comandi, deve aver luogo con la maggiore possibile solennita', di forme esteriori, dinnanzi alle truppe schierate ed in occasione di una festa nazionale o di una solennita' militare.

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