Regio decreto 1423/1932
Art. 22 — Le decorazioni al valor militare possono essere concesse anche ad intieri reparti non inferiori alle compagni…
Art. 22. Le decorazioni al valor militare possono essere concesse anche ad intieri reparti non inferiori alle compagnie od a comandi che siansi collettivamente distinti per valore in azioni belliche. Le insegne sono appese alla bandiera o al labaro quando il reparto decorato ne sia dotato. L'assegno annuo (soprassoldo) annesso alle medaglie al valor militare, concesse come ricompense collettive, e' corrisposto in perpetuo alla cassa dell'ente che amministra il reparto o coniando decorato ed e' erogato in premio ai militari di truppa che siansi distinti nell'anno per condotta e disciplina.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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