Regio decreto 1423/1932
Art. 18 — L'assegno annuo annesso alle medaglie (soprassoldo) e' corrisposto vita naturale durante al decorato
Art. 18. L'assegno annuo annesso alle medaglie (soprassoldo) e' corrisposto vita naturale durante al decorato. Esso e' reversibile senza diminuzione nella misura, a favore della vedova nei confronti della quale non sia stata pronunziata sentenza di separazione per colpa di lei e sinche' conservi lo stato vedovile, o degli orfani legittimi, cumulativamente, sinche' siano minorenni e, se femmine, anche di stato nubile. La riversibilita' del soprassoldo di medaglia dei militari morti per causa di servizio di guerra, o attinente alla guerra, e' ammessa, oltre che a favore della vedova e degli orfani, anche a favore di altri congiunti, con le norme e le condizioni prescritte dal R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491. Quando trattisi di concessioni fatte alla memoria di persona defunta, l'assegno annuo e' concesso direttamente a quello dei congiunti a favore del quale e' ammessa la riversibilita'. L'assegno annuo annesso alle medaglie al valor militare non e' mai cedibile ne' sequestrabile.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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