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Regio decreto 1423/1932

Art. 18 — L'assegno annuo annesso alle medaglie (soprassoldo) e' corrisposto vita naturale durante al decorato

ELI /it/regio-decreto/1932/11/04/1423/art/18parte di Regio decreto 1423/1932
Art. 18. L'assegno annuo annesso alle medaglie (soprassoldo) e' corrisposto vita naturale durante al decorato. Esso e' reversibile senza diminuzione nella misura, a favore della vedova nei confronti della quale non sia stata pronunziata sentenza di separazione per colpa di lei e sinche' conservi lo stato vedovile, o degli orfani legittimi, cumulativamente, sinche' siano minorenni e, se femmine, anche di stato nubile. La riversibilita' del soprassoldo di medaglia dei militari morti per causa di servizio di guerra, o attinente alla guerra, e' ammessa, oltre che a favore della vedova e degli orfani, anche a favore di altri congiunti, con le norme e le condizioni prescritte dal R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491. Quando trattisi di concessioni fatte alla memoria di persona defunta, l'assegno annuo e' concesso direttamente a quello dei congiunti a favore del quale e' ammessa la riversibilita'. L'assegno annuo annesso alle medaglie al valor militare non e' mai cedibile ne' sequestrabile.

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