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Regio decreto 1423/1932

Art. 16 — Gli atti di valore militare reiterati, quando non comportino una ricompensa di altra natura, possono essere p…

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Art. 16. Gli atti di valore militare reiterati, quando non comportino una ricompensa di altra natura, possono essere premiati ciascuno con una appropriata decorazione al valor militare e senza limitazione di numero. Non e' peraltro consentito il conferimento di piu' decorazioni per un solo fatto d'armi, anche se molteplici siano stati gli atti di ardimento compiuti in tale fatto d'armi dalla stessa persona. La commutazione di piu' decorazioni di grado inferiore in una di grado superiore non e' ammessa.

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