Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 1423/1932Art. 14
Regio decreto 1423/1932

Art. 14 — Quando l'autore di un atto di valore militare sia rimasto vittima del proprio eroismo, o quando, comunque, si…

ELI /it/regio-decreto/1932/11/04/1423/art/14parte di Regio decreto 1423/1932
Art. 14. Quando l'autore di un atto di valore militare sia rimasto vittima del proprio eroismo, o quando, comunque, sia deceduto dopo il compimento dell'atto di valore, la decorazione al valor militare puo' essere concessa alla sua memoria. Le insegue ed i brevetti delle decorazioni al valor militare concesse alla memoria, di persona deceduta, sono attribuite in proprieta' alla vedova nei confronti della quale non sia stata pronunziata sentenza di separazione per colpa di lei e purche' conservi lo stato vedovile; od al primogenito degli orfani: o, in mancanza dell'una o degli altri, al padre, ovvero alla madre, ovvero al maggiore dei fratelli. Quando manchino detti congiunti prossimi, le insegne ed i brevetti del deceduto sono attribuiti in proprieta' al Corpo cui egli apparteneva, se militare; ovvero al Comune di nascita, se egli era estraneo alle forze militari dello Stato. In caso di morte della persona alla quale furono attribuite in proprieta' le insegne ed i brevetti delle decorazioni concesse alla memoria, i passaggi di proprieta' delle insegne e dei brevetti medesimi sono regolati dalle comuni disposizioni di legge sulle successioni. E tali disposizioni si applicano per detti passaggi, anche nel caso di morte del decorato che sia gia' in possesso delle insegne e dei brevetti.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1423/1932 · fonte Normattiva ↗

← Art. 13 Art. 15 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.