Regio decreto 1423/1932
Art. 12 — In tempo di guerra, quando la entita' dell'atto di valore lo comporti e quando lo consiglino le vicende dello…
Art. 12. In tempo di guerra, quando la entita' dell'atto di valore lo comporti e quando lo consiglino le vicende dello svolgimento delle operazioni belliche, puo' farsi luogo al conferimento di decorazioni al valor militare immediatamente dopo il fatto a con procedura singolarmente accelerata, da determinarsi con apposite disposizioni.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1423/1932 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.