Regio decreto 1423/1932
Art. 10 — Per i militari in congedo e per gli estranei alle forze militari che abbiano compiuto un atto di valore milit…
Art. 10. Per i militari in congedo e per gli estranei alle forze militari che abbiano compiuto un atto di valore militare, l'iniziativa della proposta puo' essere assunta dalle autorita' militari locali o, in mancanza di esse, anche da autorita' civili. La proposta deve essere rimessa al Comando della divisione militare competente per territorio (od al Comando similare per le altre forze armate) che, completatane, se occorra, la istruttoria, la trasmette, per la via gerarchica, all'Amministrazione centrale competente. Anche per tali proposte valgono le disposizioni del precedente art. 8 per quanto riguarda termini e modalita'.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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