Regio decreto 1514/1932
Art. 38 — Art. 28 del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473
Art. 38. (Art. 28 del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473). Gli aiutanti di battaglia conserveranno il grado e saranno equiparati al grado di maresciallo maggiore con sola precedenza di anzianita' in servizio. Essi avranno gli stessi assegni, indennita', ed ogni altro diritto stabilito pei marescialli maggiori.
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