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Regio decreto 1514/1932

Art. 34 — (Art

ELI /it/regio-decreto/1932/09/15/1514/art/34parte di Regio decreto 1514/1932
Art. 34. (Art. 59 aggiunto col R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, al R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473). I Marescialli, che al compimento del 35° anno di servizio siano, colle norme da stabilirsi dal regolamento, riconosciuti ancora idonei al servizio sedentario, continuano in questo se gia' addettivi, ovvero possono essere trattenuti in servizio attivo presso le truppe, nei limiti previsti dai ruoli organici, in attesa della vacanza necessaria per essere destinati al servizio sedentario, e in ogni caso sino a quando il loro servizio non sia riconosciuto piu' utile all'amministrazione militare. Tale permanenza non puo' essere protratta oltre il 40° anno di servizio o il 60° anno di eta'. Quelli che al raggiungimento del 35° anno di servizio non conservino l'idoneita' al servizio sedentario e coloro che abbiano raggiunto i limiti di servizio o di eta' fissati nel precedente comma debbono essere collocati a riposo. Il Ministro della guerra ha pero' facolta' di collocare in riposo, in qualunque tempo, a suo insindacabile giudizio, i marescialli di cui al primo comma del presente articolo.

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