Regio decreto 1514/1932
Art. 16 — (Art
Art. 16. (Art. 19 del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, modificato col R. decreto-legge 10 febbraio 1924, n. 125, e convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, quale e' stato modificato col R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037). Gli impieghi, ai quali i sottufficiali del Regio esercito (compresi quelli dell'Arma dei CC. RR.) possono aspirare secondo l'art. 14, sono i seguenti: a) nelle amministrazioni militari dipendenti dal Ministero della guerra, l'impiego di assistente del genio gruppo C), b) nelle ferrovie e in tutte le altre amministrazioni dello Stato, tranne che in quelle della marina e dell'Aeronautica, un terzo di tutti gli impieghi del gruppo C, attuali e futuri, nel grado di applicato od equiparato. Nei provvedimenti di nomina ad impiego di cui alla lettera b), i sottufficiali saranno intercalati, nella misura di uno a due, con gli impiegati di altre provenienze promossi o nominati al grado dodicesimo. Per l'impiego di assistente del genio, ove mancassero aspiranti fra i sottufficiali, i relativi posti saranno conferiti mediante pubblico concorso. Degli impieghi contemplati nel presente articolo al capoverso b) una parte proporzionale sara' assegnata ai sottufficiali con 12 o piu' anni di servizio nei corpi della Regia marina e della Regia aeronautica che abbiano diritto ad impiego civile. All'assegnazione di tali impieghi provvede il Ministero della guerra.
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