Regio decreto 1514/1932
Art. 13 — (Art
Art. 13. (Art. 15 del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, quale e' Stato modificato dal R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037). In caso di morte del sergente o del sergente maggiore spettano agli eredi i premi a cui i sottufficiali avessero diritto e le aliquote di premio calcolate in base all'articolo precedente.
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