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Regio decreto 1514/1932

Art. 10 — (Art

ELI /it/regio-decreto/1932/09/15/1514/art/10parte di Regio decreto 1514/1932
Art. 10. (Art. 12 del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, quale e' stato modificato dal R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037). Al compimento della ferma di due anni, di cui all'art. 2, il sergente acquista diritto ad un premio di lire 1000, purche' abbia almeno dodici mesi di servizio in tale grado. In caso contrario egli acquista diritto al premio soltanto al compimento di detto periodo minimo di servizio, e da questo termine decorre la prima rafferma di un anno, alla quale venisse successivamente ammesso. Al compimento della rafferma di un anno, di cui all'art. 3, il sergente acquista diritto ad un premio di L. 1000. Al compimento della rafferma di due anni, di cui all'art. 3, il sergente maggiore acquista diritto ad un premio di L. 2000. La successiva permanenza alle armi non da diritto ad alcun premio. Il premio viene pagato al momento in cui si matura il relativo diritto.

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