Regio decreto 1514/1932
Art. 1
Testo unico delle leggi sullo stato giuridico dei sottufficiali del Regio esercito. Art. 1. (Art. 1 del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473). I sottufficiali costituiscono una categoria intermedia fra gli ufficiali e la truppa. La progressione dei gradi di sottufficiali e' la seguente: 1° Sergente; 2° Sergente maggiore; 3° Maresciallo ordinario; capo-maniscalco di terza classe; 4° Maresciallo capo; capo-maniscalco di seconda classe; 5° Maresciallo maggiore; capo-maniscalco di prima classe;
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1514/1932 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.