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Regio decreto 1514/1932

Art. 1

ELI /it/regio-decreto/1932/09/15/1514/art/1parte di Regio decreto 1514/1932
Testo unico delle leggi sullo stato giuridico dei sottufficiali del Regio esercito. Art. 1. (Art. 1 del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473). I sottufficiali costituiscono una categoria intermedia fra gli ufficiali e la truppa. La progressione dei gradi di sottufficiali e' la seguente: 1° Sergente; 2° Sergente maggiore; 3° Maresciallo ordinario; capo-maniscalco di terza classe; 4° Maresciallo capo; capo-maniscalco di seconda classe; 5° Maresciallo maggiore; capo-maniscalco di prima classe;

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