Regio decreto 1365/1932
Art. 94 — Pene pei mancanti ai richiami per istruzione
Art. 94. Pene pei mancanti ai richiami per istruzione. Nei casi di richiami alle armi per istruzione i militari in congedo illimitato che senza giustificato motivo non si presentano prima dello spirare dell'ottavo giorno successivo a quello fissato sono puniti dai Tribunali militari con il carcere militare. Quelli presentatisi in ritardo, entro l'ottavo giorno, sono soggetti a castighi disciplinari.
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