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Regio decreto 1365/1932

Art. 92 — Art

ELI /it/regio-decreto/1932/07/28/1365/art/92parte di Regio decreto 1365/1932
Art. 92. Art. 99 legge 23 giugno 1927, n. 1066. Pene pei favoreggiatori dei renitenti. Chiunque scientemente abbia nascosto, od ammesso al suo servizio un renitente, e' punito colla reclusione estensibile a 6 mesi. Chiunque abbia scientemente cooperato alla fuga di un renitente e' punito colla reclusione da un mese ad un anno. La stessa pena si applica a chi abbia con colpevoli maneggi impedita o ritardata la presentazione all'esame personale ed all'arruolamento di un inscritto. Se il colpevole e' un ufficiale pubblico, ministro del culto, agente od impiegato dello Stato, la pena puo' essere estesa a 2 anni di reclusione con l'aggiunta di una multa estensibile a L. 2000.

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