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Regio decreto 1365/1932

Art. 67 — Licenze eccezionali agli addetti al governo di aziende o stabilimenti agricoli, industriali o commerciali del…

ELI /it/regio-decreto/1932/07/28/1365/art/67parte di Regio decreto 1365/1932
Art. 67. Licenze eccezionali agli addetti al governo di aziende o stabilimenti agricoli, industriali o commerciali delle Colonie italiane. Il Ministro per la marina, puo', in tempo di pace e su richiesta del rispettivo Governo della Colonia, concedere agli arruolati indispensabilmente necessari per il governo di aziende o stabilimenti agricoli, industriali o commerciali situati in localita' remote o periferiche delle Colonie italiane, una licenza eccezionale per tutta la durata della ferma di leva. I militari predetti sono tenuti a rispondere, fino alla data di congedamento, a qualsiasi ordine o chiamata delle autorita' militari e rimarranno soggetti alle leggi penali militari marittime, nonche' alla giurisdizione militare marittima.

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