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Regio decreto 1365/1932

Art. 59 — Art. 56 legge 23 giugno 1927, n. 1066, parte ultimo comma: modificato

ELI /it/regio-decreto/1932/07/28/1365/art/59parte di Regio decreto 1365/1932
Art. 59. (Art. 56 legge 23 giugno 1927, n. 1066, parte ultimo comma: modificato) Riduzioni di servizio agli ufficiali ed agli aspiranti in servizio di leva. Il Ministro per la marina, puo', in relazione alle esigenze del servizio, concedere una riduzione del servizio alle armi, anche individualmente, agli ufficiali ed agli aspiranti del servizio permanente effettivo o di complemento con obblighi di leva.

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