Regio decreto 1365/1932
Art. 57 — Concessione ai fratelli consanguinei che debbano presentarsi contemporaneamente alle armi
Art. 57. Concessione ai fratelli consanguinei che debbano presentarsi contemporaneamente alle armi. Qualora due fratelli consaguinei debbano presentarsi contemporaneamente alle armi per fatto di leva, uno di essi, su richiesta e designazione della famiglia, puo', in tempo di pace, ottenere il ritardo della prestazione del servizio fino al termine della ferma di leva dell'altro.
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