Regio decreto 1365/1932
Art. 39 — Art
Art. 39. Art. 33 legge 23 giugno 1927, n. 1066: modificato. Osservazione degli inscritti. Per accertare la sussistenza o l'incurabilita' di una malattia e' in facolta' del Consiglio di leva di mandare l'inscritto in osservazione presso un ospedale militare anche nei casi in cui l'osservazione non sia prescritta dagli elenchi di cui al precedente art. 35.
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