Regio decreto 1365/1932
Art. 34 — Art
Art. 34. Art. 26 legge 23 giugno 1927, n. 1066: modificato. Arruolamento ed invio alle armi degli inscritti. Gli inscritti di leva sono, dopo l'arruolamento, inviati in congedo illimitato provvisorio in attesa della chiamata alle armi; possono, pero', anche essere immediatamente inviati sotto le armi.
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