Regio decreto 1365/1932
Art. 24 — Art
Art. 24. Art. 15 legge 23 giugno 1927, n. 1066,4° e 5° comma: modificato. Sessioni di leva. La leva marittima si opera in due periodi di tempo. Nel primo periodo, la cui durata e' stabilita dal Ministero della marina, ha luogo la sessione ordinaria, nella quale i Consigli di leva procedono all'esame personale degli inscritti ed alle operazioni di cui al successivo art. 26. Nel secondo periodo (sessione complementare), che dura fino all'apertura della leva successiva, i Consigli di leva, convocati in sedute straordinarie, procedono all'esame personale ed alle operazioni, di cui al successivo art. 26, nei confronti degli inscritti pei quali tali operazioni non poterono aver luogo durante la sessione ordinaria. Con il termine della sessione complementare, le operazioni di leva vengono chiuse definitivamente. Il Ministro per la marina puo', a richiesta del presidente del Consiglio di leva, prolungare la sessione ordinaria allorche' le operazioni relative non siansi potute compiere nel termine stabilito.
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