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Regio decreto 1365/1932

Art. 18 — Art

ELI /it/regio-decreto/1932/07/28/1365/art/18parte di Regio decreto 1365/1932
Art. 18. Art. 10 legge 23 giugno 1927, n. 1066, modificato dall'articolo 5 legge 8 aprile 1928, n. 919 - Art. 11 legge 23 giugno 1927, n. 1066: modificati. Composizione e votazione del Consiglio di leva marittima. Il Consiglio di leva marittima e' composto: a) del comandante di porto, o in sua assenza, dell'ufficiale di porto piu' anziano della capitaneria, presidente; b) di un ufficiale di porto del compartimento marittimo, membro; c) di un capitano della marina mercantile nominato dal Ministero, membro; d) di un ufficiale subalterno, od in mancanza, di un sottufficiale od impiegato d'ordine della capitaneria, segretario, senza voto. Nelle sedute per l'esame degli inscritti un ufficiale medico della R. Marina o del R. Esercito, od in mancanza un medico chirurgo civile, assiste il Consiglio di leva in qualita' di perito sanitario. Il Consiglio di leva marittima decide a maggioranza di voti. L'intervento di due membri, compreso fra questi il presidente, basta per renderne legali le decisioni. A parita' di voti prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci, salvo che la decisione non rifletta idoneita' fisica al servizio militare, nel qual caso prevale il voto conforme al parere del medico.

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