Regio decreto 1365/1932
Art. 16 — Art
Art. 16. Art. 8 legge 23 giugno 1927, n. 1066, modificato. Competenza dell'autorita' giudiziaria ordinaria. Spetta all'autorita' giudiziaria ordinaria: a) conoscere delle contravvenzioni al presente testo unico per le quali si possa far luogo ad applicazione di pene non avente carattere disciplinare e che non siano espressamente attribuite all'autorita' giudiziaria militare; b) definire le questioni di controversa cittadinanza, di domicilio e di eta'; c) pronunciare su contesi diritti civili o di figliazione.
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