Regio decreto 1365/1932
Art. 109 — Art
Art. 109. Art. 59 legge 23 giugno 1927, n. 1066, 2° comma: modificato. Eccezione per i militari delle classi anteriori al 1895. I militari appartenenti alle classi anteriori al 1895 continueranno a far parte dei ruoli della forza in congedo del R. Esercito nei quali furono trasferiti anteriormente alla emanazione della legge 23 giugno 1927, n. 1066, ad eccezione di quelli provenienti dagli inscritti di 1ª categoria della gente di mare, i quali dovranno essere restituiti alla R. Marina.
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