Regio decreto 1365/1932
Art. 107 — Art
Art. 107. Art. 100 legge 23 giugno 1927, n. 1066: modificato. Mancata prescrizione di alcuni reati militari. Il reato di omissione o cancellazione indebita dalle note preparatorie o dalle liste di leva, ed il reato di renitenza non si estinguono per prescrizione.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1365/1932 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.