Regio decreto 840/1932
Art. 25 — Ascrizione degli ufficiali
Art. 25. Ascrizione degli ufficiali. All'atto della nomina gli ufficiali dei Corpi militari della Regia marina vengono ascritti ad un Comando in capo di dipartimento marittimo od al Comando militare marittimo autonomo dell'Alto Adriatico.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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