Regio decreto 840/1932
Art. 23 — Sono comandi e servizi non dipartimentali quelli indicati iella tabella B: per la parte tecnico-amministrativ…
Art. 23. Sono comandi e servizi non dipartimentali quelli indicati iella tabella B: per la parte tecnico-amministrativa e didattica, essi sono alla diretta dipendenza del Ministero o delle autorita' indicate in calce alla tabella stessa; per la parte militare e disciplinare dipendono, entro i limiti previsti dalle leggi e dai regolamenti in vigore, dai Comandi periferici aventi giurisdizione territoriale o disciplinare. I comandanti in capo di dipartimento ed il comandante militare marittimo autonomo dell'Alto Adriatico possono ispezionare, riferendone al Ministero, i servizi tecnico-amministrativi e didattici della Regia marina disimpegnati dagli enti non dipartimentali e quelli di leva e mobilitazione affidati alle Regie capitanerie di porto. Le ispezioni ai servizi della Regia accademia navale sono tuttavia passate dal comandante in capo dell'Alto Tirreno o da altro ufficiale ammiraglio soltanto in base a specifica delega del Ministero.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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