Regio decreto 840/1932
Art. 18 — Uffici idrografici
Art. 18. Uffici idrografici. Gli uffici idrografici hanno sede in La Spezia, Napoli, Taranto e Venezia e dipendono dai Comandi indicati nella tabella A. Per quanto si riferisce all'amministrazione del materiale ed all' aggiornamento delle idrografie ricevono istruzioni dall'Istituto idrografico. Gli uffici idrografici sono retti da ufficiali superiori del Corpo di stato maggiore della Regia marina.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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