Regio decreto 840/1932
Art. 11 — Basi navali
Art. 11. Basi navali. Venezia, La Maddalena e Pola sono sede di base navale. A ciascuna base navale e' preposto un ufficiale superiore del Corpo di stato maggiore alla diretta dipendenza del locale comandante militare marittimo. Dalla base navale di La Maddalena dipende un'officina mista dei lavori, retta da un ufficiale del genio navale. Dalla base navale di Venezia dipendono l'officina delle costruzioni navali e meccaniche e lo stabilimento d'artiglieria ed officina delle armi navali e del munizionamento, rette, rispettivamente, da ufficiali del genio navale e delle armi navali. Dalla base navale di Pola dipendono l'officina delle costruzioni navali e meccaniche e l'officina delle armi navali e del munizionamento, rette, rispettivamente, da ufficiali del genio navale e delle armi navali.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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