Regio decreto 840/1932
Art. 1 — Sul litorale del Regno, per i servizi della Regia marina, e nel territorio delle piazze marittime e delle zon…
Art. 1. Sul litorale del Regno, per i servizi della Regia marina, e nel territorio delle piazze marittime e delle zone militari marittime, hanno giurisdizione, diretta o per il tramite dei Comandi militari marittimi, tre Comandi in capo di Dipartimento marittimo e un Comando militare marittimo autonomo, e precisamente: Comando in capo del Dipartimento marittimo dell'Alto Tirreno con sede a La Spezia; Comando in capo del Dipartimento marittimo del Basso Tirreno con sede a Napoli; Comando in capo del Dipartimento marittimo dello Jonio e Basso Adriatico con sede a Taranto; Comando militare marittimo autonomo dell'Alto Adriatico con sede a Venezia. La giurisdizione disciplinare dei Comandi in capo di dipartimento, del Comando militare marittimo autonomo dell'Alto Adriatico e dei Comandi militari marittimi sul personale della Regia marina a terra si estende a tutto il territorio del Regno secondo la ripartizione per provincie stabilita dalla tabella A.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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