Regio decreto 819/1932
Art. 33 — Il ruolo ora esistente degli ufficiali di complemento del Corpo Reale Equipaggi Marittimi (C.R.E.M.) rimane f…
Art. 33. Il ruolo ora esistente degli ufficiali di complemento del Corpo Reale Equipaggi Marittimi (C.R.E.M.) rimane fino ad esaurimento. Gli ufficiali che ne fanno parte, provenienti dai costruttori navali, saranno inscritti, col loro grado e con la loro anzianita', nel ruolo degli ufficiali di complemento per la direzione macchine, per essere assegnati ai servizi di scafo (S.S.).
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