Regio decreto 819/1932
Art. 19 — Art. 24 D. L. 11 febbraio 1918, n. 218, modificato
Art. 19. (Art. 24 D. L. 11 febbraio 1918, n. 218, modificato). La divisa degli ufficiali di complemento di qualunque Corpo e' identica a quella degli ufficiali del servizio permanente effettivo, salvo gli speciali distintivi eventualmente descritti nell'album delle divise. Con decreto Ministeriale sara' stabilito quali divise gli ufficiali di complemento avranno l'obbligo di possedere.
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