Regio decreto 819/1932
Art. 17 — Art. 22 D. L. 11 febbraio 1918, n. 218
Art. 17. (Art. 22 D. L. 11 febbraio 1918, n. 218). Gli ufficiali di complemento sono, all'atto della loro nomina, ascritti a un dipartimento militare marittimo, e da esso dipendono, con norme identiche a quelle vigenti per gli ufficiali della riserva navale, eccetto quando, richiamati in servizio, passano alla dipendenza di altra autorita'.
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