Regio decreto 819/1932
Art. 11 — Ufficiali delle armi navali
Art. 11. Ufficiali delle armi navali. Possono concorrere alla nomina ad ufficiali di complemento delle Armi Navali i cittadini che abbiano conseguito una delle seguenti lauree: ingegneria industriale nei rami di meccanica - chimica o di elettrotecnica; chimica pura; chimica industriale; fisica; matematica e fisica. Per la nomina a maggiore i concorrenti debbono contare almeno 20 anni di esercizio professionale ed avere esercitato le funzioni di direttore di uno dei principali stabilimenti meccanici o elettrotecnici nazionali. Per la nomina a capitano ed a tenente i concorrenti debbono avere rispettivamente almeno 12 e 5 anni di esercizio professionale; per la nomina a sottotenente essi devono aver superato l'esame prescritto per l'abilitazione all'esercizio professionale.
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