Regio decreto 819/1932
Art. 1
Testo unico delle disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali di complemento della Regia marina. Art. 1. (Art. 2 R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 2289, con aggiunte). La nomina ad ufficiale di complemento nei Corpi militari della R. marina ha luogo: a) in seguito al risultato favorevole di appositi corsi teorico-pratici, o di speciale tirocinio; b) per concorso per titoli; c) per meriti speciali. Gli ufficiali della R. marina che cessano dal servizio permanente effettivo sono inscritti nei ruoli degli ufficiali di complemento d'ufficio o a domanda, nei casi previsti dalla legge sullo stato degli ufficiali e dalle relative norme esecutive. I corsi teorico-pratici ed il tirocinio di cui al comma a) saranno svolti con le modalita' che saranno stabilite dal regolamento.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1, numero 75) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 819/1932 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.