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Regio decreto 914/1931

Art. 90 — (T

ELI /it/regio-decreto/1931/06/18/914/art/90parte di Regio decreto 914/1931
Art. 90. (T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 15; 4° e 5° comma; 21 e 52; R. D. L. 3 marzo 1927, n. 756, art. 14, modif.). Cessazione dal servizio. Il sottufficiale puo' cessare dal servizio: a) per eta'; b) per infermita'; c) a domanda; d) di autorita'; e) di ufficio. a) Per eta'. - I sottufficiali di carriera cessano dal servizio per collocamento a riposo al compimento del 52° anno di eta'. Il limite predetto viene prolungato fino al compimento del 20° anno di servizio effettivo in confronto dei sottufficiali di carriera che tale periodo di servizio non abbiano raggiunto all'eta' di 52 anni. Ai capi di 1ª classe inscritti nei quadri di avanzamento, ai quali spetti la promozione a posti gia' vacanti, od a quelli che, in seguito a scioglimento di riserva, siano inscritti in quadro di avanzamento prima di pari grado gia' promossi, si applica il limite di eta' prescritto per il grado di sottotenente del Corpo Reale Equipaggi Marittimi. b) Per infermita'. - Sono dispensati dal servizio per infermita' i sottufficiali di carriera e di leva in seguito ad inabilita' permanente al servizio militare incondizionato. Per i sottufficiali di carriera tale inabilita' puo' essere pronunciata soltanto dopo la scadenza del termine massimo di aspettativa. c) A domanda. - Sono dispensati dal servizio a domanda i sottufficiali di carriera e quelli di leva vincolati a servizio triennale in seguito: 1° ai proscioglimenti dalla rafferma e dal vincolo triennale di cui agli articoli 19 a) e 33 a); 2° all'accoglimento di domanda presentata al termine della rafferma o successivamente con le modalita' e le limitazioni di cui all'art. 22; 3° a nomina all'impiego civile di Stato, di cui al successivo art. 96. In tempo di guerra non sono ammesse dispense dal servizio a domanda. d) Di autorita'. - Sono dispensati dal servizio di autorita' i sottufficiali di carriera e quelli di leva vincolati a servizio triennale, in seguito al parere della commissione di avanzamento di cui all'art. 56; 1° per scarso rendimento in servizio, per gravi deficienze professionali e per inidoneita' alle funzioni del grado; 2° per abituale cattivo comportamento in servizio o privato, per speciale grave mancanza disciplinare o per condanna penale non seguita da rimozione, purche' questi motivi non siano tali da imporre la retrocessione dal grado. e) Di ufficio. - Sono dispensati dal servizio, di ufficio, i sottufficiali di carriera e quelli di leva vincolati a servizio triennale, in seguito: 1° a matrimonio religioso non valido agli effetti civili; 2° a concessione di assentimento a contrarre matrimonio in via eccezionale, salvo i casi di permessi in extremis; 3° a perdita del grado per retrocessione o per rimozione; 4° a degradazione. La dispensa di ufficio per degradazione e' applicabile anche ai sottufficiali in servizio di leva. Il sottufficiale di carriera che lascia il servizio nelle condizioni previste dalle vigenti leggi sulle pensioni per il collocamento a riposo, e' collocato in tale posizione. Il Ministero ha peraltro facolta' di sospendere il collocamento a riposo, sia a domanda che per il raggiungimento del limite di eta', durante il tempo di guerra e per i sottufficiali destinati o imbarcati all'estero o quando superiori interessi nazionali lo richiedano. In tal caso i sottufficiali stessi continuano a far parte dei ruoli organici. Le dispense dal servizio per infermita', di autorita' e di ufficio comportano il proscioglimento di ufficio dalle ferme e dalle rafferme, di cui agli articoli 19 e 33. I sottufficiali in servizio di leva, incorsi nella retrocessione in seguito a condanna per furto od in seguito ai motivi indicati nel successivo art. 92, lettera a), n. 9, fanno invece, passaggio alle compagnie di disciplina (speciale o di punizione) per ultimarvi gli obblighi di leva. Il sottufficiale sottoposto a procedimento penale o disciplinare per imputazione da cui possa derivare la perdita o la riduzione del trattamento di quiescenza eventualmente spettantegli, non puo' essere dispensato dal servizio fino all'esito definitivo del procedimento medesimo. I provvedimenti di cui al presente articolo sono presi con decreto ministeriale se trattisi di capi di 1ª, 2ª e 3ª classe; con determinazione ministeriale se trattasi di secondi capi. I provvedimenti per collocamenti a riposo d'autorita' sono emanati di concerto col Ministro per le finanze, secondo il disposto del secondo comma dell'art. 22 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480.

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