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Regio decreto 914/1931

Art. 82 — R. D. 23 maggio 1915, n. 748, art. 1; D. Lt. 23 marzo 1916, n. 379 modif.

ELI /it/regio-decreto/1931/06/18/914/art/82parte di Regio decreto 914/1931
Art. 82. (R. D. 23 maggio 1915, n. 748, art. 1; D. Lt. 23 marzo 1916, n. 379 modif.). Avanzamento del personale in congedo. I sotto capi ed i comuni del Corpo Reale equipaggi marittimi non possono, durante la posizione di congedo, conseguire avanzamento. I sottufficiali in congedo possono progredire di un sol grado. L'avanzamento ha luogo, per essi, ad anzianita' per ruolo e per grado, nei limiti fissati ciascun anno dal Ministero della Marina, in relazione alle necessita' della mobilitazione. A tale uopo le commissioni di avanzamento di cui agli articoli 57 e 56, prendono, rispettivamente, in esame un numero di capi di 1ª classe e di sottufficiali degli altri gradi doppio di quello fissato quale limite per le promozioni a sottotenente del Corpo Reale equipaggi marittimi nella riserva navale ed a capo di 1ª, 2ª e 3ª classe. L'avanzamento dei sottufficiali in congedo deve, in ogni caso, seguire quello dei colleghi di carriera di pari grado ed anzianita' della rispettiva categoria e specialita', fatta astrazione da coloro che, per qualsiasi motivo, siano stati comunque esclusi o pretermessi nell'avanzamento o per i quali sia sospeso il giudizio. Per i sottufficiali in congedo non sono prescritti periodi di imbarco, ne' corsi od esami di abilitazione al grado superiore. Sono definitivamente esclusi dall'avanzamento i sottufficiali in congedo dichiarati per due volte, anche non consecutive, inidonei all'avanzamento.

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