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Regio decreto 914/1931

Art. 79 — (T

ELI /it/regio-decreto/1931/06/18/914/art/79parte di Regio decreto 914/1931
Art. 79. (T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 39; 4° e 5° comma; R. D. L. 22 gennaio 1928, n. 551, art. 3, modif.). Avanzamento ordinario a capo di 3ª classe. L'avanzamento ordinario a capo di terza classe di leva, e' limitato ai secondo capi D. vincolati al maggiore servizio di anni 3 di cui all'art. 32. I secondi capi D. di cui sopra sono presi in esame, per l'avanzamento, quando contino 18 mesi di grado: se dichiarati idonei vengono promossi capi di terza classe dal primo del mese successivo alla data di approvazione del relativo quadro; se esclusi dall'avanzamento vengono prosciolti dal vincolo triennale ed inviati in congedo, ai sensi dell'articolo 33. L'avanzamento ordinario a capo di terza classe dei secondi capi D. ha luogo ad anzianita' ed il giudizio relativo e' demandato, con le modalita' fissate per l'avanzamento del personale volontario, alla commissione di cui all'art. 56.

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