Regio decreto 914/1931
Art. 63 — Inidoneita' agli uffici del grado ed esclusioni definitive dall'avanzamento
Art. 63. Inidoneita' agli uffici del grado ed esclusioni definitive dall'avanzamento. Ai sottufficiali dichiarati non idonei agli uffici del grado ed a quelli esclusi definitivamente dall'avanzamento si applicano rispettivamente gli articoli 90 lettera d) e 91.
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