Regio decreto 914/1931
Art. 61 — T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 34, 3° comma, modif.
Art. 61. (T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 34, 3° comma, modif.). Entrata in vigore dei quadri di avanzamento. I quadri di avanzamento fino al grado di capo di 1ª classe divengono esecutivi dalla data di pubblicazione all'Ordine del giorno del Comando superiore del Corpo Reale equipaggi marittimi. I quadri di avanzamento al grado di sottotenente del Corpo Reale equipaggi marittimi sono resi definitivi quando approvati dal Ministro della marina, il quale ha facolta' di approvarli anche soltanto in parte ed eseguirvi tutti gli spostamenti ch'egli ritenga piu' rispondenti nell'interesse dell'amministrazione militare marittima.
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