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Regio decreto 914/1931

Art. 58 — Sospensione della inscrizione in quadro

ELI /it/regio-decreto/1931/06/18/914/art/58parte di Regio decreto 914/1931
Art. 58. Sospensione della inscrizione in quadro. All'infuori dei casi previsti dall'art. 59, il Ministro della marina ha facolta' di sospendere, con motivata deliberazione, la promozione degli inscritti in quadro di avanzamento, allorquando siano intervenuti nuovi elementi di giudizio, posteriormente alla compilazione dei quadri stessi. I sottufficiali venuti a trovarsi in tale condizione vengono nuovamente sottoposti, entro 6 mesi, all'esame delle competenti commissioni di avanzamento. Della sospensiva e' data comunicazione motivata agli interessati.

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